Entrata in vigore dell’obbligo
La lunga odissea che ha coinvolto il recepimento delle direttive europee rispettivamente relative ai rifiuti (2018/851/UE), agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio (2018/852/UE), giunge al termine con l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (che modifica l’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sull’etichettatura ambientale: con decorrenza dal primo giorno del vigente anno, tutti i produttori e distributori di imballaggi hanno l’obbligo di indicare la natura del materiale/dei materiali di imballaggio utilizzato/i (97/129/CE), ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell’industria interessata, con lo scopo di facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero incluso il riciclaggio (94/62/CE).
Esaurimento scorte
Agli operatori del settore rimane tuttavia consentito commercializzare gli imballaggi non a norma: tutti gli imballaggi prodotti, anche vuoti, privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale o già provvisti di etichettatura al 1° gennaio 2023, potranno essere utilizzati fino a esaurimento scorte (Decreto Legge “Milleproroghe” 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15).
Linee Guida
Prima della definitiva entrata in vigore dell’obbligo, Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) pubblica in data 21 novembre 2022 il Decreto Ministeriale 28 settembre 2022, n.360 che adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi (definiti dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116).
Il testo è stato elaborato tenuto conto delle Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi del CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) diffuse a partire da dicembre 2020 (e aggiornate di anno in anno grazie al lavoro sinergico di UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), Confindustria e Federdistribuzione), con lo scopo di dare supporto ai produttori di imballaggi sia in termini di linee guida operative che gestionali, per adempiere l’obbligo di legge.
Etichettatura nel dettaglio
Packaging B2B e B2C
Il primo discrimine che la normativa obbliga a operare è la distinzione tra i packaging B2B (business to business) ovvero gli imballaggi il cui circuito di destinazione finale riguarda l’ambito commerciale e/o industriale) e i packaging B2C (business to consumer) cioè gli imballaggi che coinvolgono e si rivolgono al consumatore finale.
Imballaggi monocomponente e multicomponente
Soglia del 5%
Un imballaggio si definisce composto quando è costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente. Per tali imballaggi, la codifica alfanumerica di riferimento prevede che siano esplicitate codifiche differenti a seconda della famiglia di materiale prevalente in peso e di quello/i secondari (129/97/CE).
Nel caso in cui il peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore al 5% del peso totale dell’imballaggio, l’imballaggio deve essere considerato similmente ad un imballaggio monomateriale ed etichettato in funzione del materiale prevalente in peso. Al contrario, sarà necessario associare le opportune codifiche qualora si tratti di un imballaggio composto o se l’imballaggio è un multistrato in plastica.
Tale soglia viene applicata anche nel caso di imballaggi in cui siano presenti più materiali secondari.
Scenari di etichettatura
In dipendenza delle potenziali casistiche, le informazioni che possono figurare in etichetta sono di tre livelli:
- Necessarie per adempiere alla norma
- Altamente consigliate per perseguire una comunicazione più efficace
- Consigliate per indirizzare ad una raccolta di qualità
Norma UNI 11686:2017
Per la resa grafica di diciture e simboli degli imballaggi destinati al mercato italiano, si raccomanda il ricorso ai colori codificati dalla norma UNI 11686:2017 – Gestione dei rifiuti – Waste visual elements – Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.
La norma definisce i colori dei rifiuti nei diversi materiali e gli elementi di identificazione visiva da riportare sui cassonetti al fine di rendere più semplice e automatico il riconoscimento da parte del consumatore finale dei cassonetti nei quali conferire i rifiuti.

Packaging B2B mono e multicomponente
Gli imballaggi destinati al B2B, come imballaggi destinati ai professionisti o imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche e di esposizione, devono obbligatoriamente riportare la codifica identificativa del materiale: a ciascun imballaggio deve corrispondere un codice alfanumerico univoco per quel materiale (129/97/CE). Tutte le altre informazioni restano volontariamente applicabili.

Packaging B2C monocomponente
Per gli imballaggi monocomponente destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni:
- La codifica del materiale di imballaggio
- Le indicazioni sulla raccolta
Si suggerisce di indicare la formula Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso) o di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula Raccolta differenziata e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Packaging B2C multicomponente
Per gli imballaggi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente. Questo perché l’identificazione e la classificazione va prevista per tutte le componenti separabili manualmente del sistema di imballo (129/97/CE).
Per ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo si deve riportare:
- La codifica del materiale di imballaggio
- Le indicazioni sulla raccolta
Si suggerisce di indicare la formula Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso) o di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula Raccolta differenziata e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Ricorso al digitale
Al fine di adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, è consentito il ricorso a canali digitali come App, QR code, siti web. Tali canali digitali possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.
Questi strumenti possono essere utilizzati sia per facilitare la trasmissione delle informazioni obbligatorie lungo la filiera nei circuiti commerciali e industriali, sia per veicolare al consumatore finale la natura dei materiali di imballaggio e le indicazioni sul corretto conferimento.
Qualora l’imballaggio sia destinato al consumatore finale, il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull’imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc.).
Etichettatura ambientale sugli integratori alimentari
Dal punto di vista dell’etichettatura ambientale, gli integratori alimentari non costituiscono una casistica separata rispetto agli altri alimenti; tuttavia, rappresentano sicuramente una maggiore complessità in termini di imballaggio dal momento che combinano più parti nella confezione finale.
Seguono alcuni esempi.
1. Integratore alimentare in flacone di vetro
Integratore alimentare venduto con astuccio in cartone, al cui interno si trovano un foglietto, un flacone etichettato in vetro (etichetta non rimovibile manualmente) e una pipetta contagocce composta da vetro e plastica con prevalenza di vetro.

2. Integratore alimentare in bustine non differenziabili
Integratore alimentare venduto con astuccio in cartone, al cui interno si trovano un foglietto e una bustina costituita da un poliaccoppiato (cioè da vari materiali), nel caso specifico da strati di carta, plastica e alluminio non separabili e quindi non differenziabili singolarmente.

3. Integratore alimentare in flacone PET
Integratore alimentare venduto con astuccio in cartone, al cui interno si trovano un foglietto e un flacone etichettato in plastica (etichetta non rimovibile).

4. Integratore alimentare in bustine differenziabili
Integratore alimentare venduto con astuccio in cartone, al cui interno si trovano un foglietto e una bustina costituita da plastica e alluminio, con prevalenza di polietilene a bassa densità.
